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L'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro
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La legge 68/99, integrata e modificata da circolari, decreti e regolamenti successivi, detta la disciplina del nuovo collocamento obbligatorio dei disabili sul posto di lavoro.

L’inserimento mirato dei disabili in azienda avviene mediante la previsione di un obbligo di assunzione di determinate categorie di lavoratori svantaggiati (COMPOSIZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) che grava sulle imprese in misura differenziata rispetto alle dimensioni dell’organico aziendale (QUOTE DI RISERVA), computato secondo criteri prestabiliti relativi alla tipologia di contratti di lavoro (BASE DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA) e alla distribuzione geografica (COMPENSANZIONI TERRITORIALI), e risultante da un prospetto presentato annualmente (PROSPETTO INFORMATIVO).
La violazione dell’obbligo di riserva dà origine all’applicazione delle sanzioni previste (SANZIONI); in alcuni casi, legati alla particolare attività svolta dall’azienda, sono previsti degli esoneri (ESONERI E CONTRIBUTI ESONERATIVI) o delle sospensioni (SOSPENSIONE) dall’obbligo di riserva.

L’assolvimento dell’obbligo dà diritto di usufruire di alcune agevolazioni (FISCALIZZAZIONI), grazie agli stanziamenti previsti a favore delle politiche per l’occupazione dei disabili (FONDO NAZIONALE) (FONDO REGIONALE); per partecipare a degli appalti pubblici è necessario che l’assolvimento dell’obbligo risulti da atto scritto (OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE).

La legge elenca i disabili che possono beneficiare del collocamento mirato (AVENTI DIRITTO)  e le modalità di valutazione del grado di disabilità (ACCERTAMENTO CONDIZIONI DI DISABILITA’) e di inserimento nelle liste speciali (ELENCHI E GRADUATORIE).

Al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla legge 68/99 il datore di lavoro deve rivolgersi alle strutture preposte al collocamento mirato (SERVIZI PER L’INSERIMENTO), facendo richiesta di assunzione agli uffici competenti (RICHIESTA DI AVVAMENTO) o stipulando delle convenzioni lavorative (CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI O DISABILI PROFESSIONISTI) (CONVENZIONI PER L’INSERIMENTO IN AZIENDA).

Per ciò che riguarda il rapporto di lavoro, esso può assumere anche la veste di assunzione in prova (PATTO DI PROVA), tirocinio formativo (TIROCINI FORMATIVI) o contratto di formazione e lavoro (CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO); sono tutelate anche ulteriori esigenze di formazione del lavoratore disabile (RIQUALIFICAZIONE).

Il luogo (SEDE DI LAVORO) in cui il prestatore di lavoro disabile opera deve rispondere a determinate norme di sicurezza (SICUREZZA); è possibile usufruire di apparecchiature tecnologiche appositamente studiate per rendere l’uso del computer da parte degli utenti disabili sempre più facile (DISPOSITIVI DI INPUT) (DISPOSITIVI DI OUTPUT).
La legge 68/99 specifica anche gli aspetti economici (RETRIBUZIONE) e di contenuto (MANSIONI) della prestazione lavorativa dei lavoratori assunti con il collocamento mirato; particolari disposizioni regolamentano l’orario (PERMESSI) e la fine del rapporto di lavoro (RISOLUZIONE).